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Accreditamento sanitario

L’accreditamento conferisce alle organizzazioni, alle strutture sanitarie e ai professionisti, già in possesso di autorizzazione sanitaria, lo status di “soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale”.

Prevede il possesso di requisiti ulteriori che fanno riferimento alla qualità dell’assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione.

È concesso dalle regioni in base alle procedure da loro definite e secondo i requisiti fissati dal Ministero della Salute.

LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PREVEDE TRE FASI:

Autorizzazione: il provvedimento con cui viene consentito da parte della regione, previa verifica dell’esistenza dei requisiti minimi previsti, l’esercizio di attività sanitarie a soggetti pubblici e privati. Questa non abilita la struttura ad operare in regime SSN, fino a quando non sia dimostrato il possesso dei requisiti per le prestazioni che si intende erogare.
Accreditamento: La struttura sanitaria, già in possesso di autorizzazione sanitaria, richiede l’accreditamento per tutte le branche operanti nella struttura o solo per alcune di esse. Il rilascio è subordinato ad una serie di requisiti (standard minimi di infrastruttura, attrezzature, tecnologie, strumenti adoperati, etc.).
Accordo/contratto tra Regione, ASL e struttura accreditata: attraverso un contratto è possibile formalizzare le condizioni del rapporto, il tetto di spesa mensile imposta dalla ASL, gli obiettivi della struttura, la quantità di prestazioni erogabili, i tempi d’attesa, etc.

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